STATUTO
Statuto dell'Associazione Società Scientifica di Scrittura Professionale
Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro
1) Denominazione e sede
A) È costituita in Pisa, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti ex., un'associazione culturale denominata "SOCIETÀ SCIENTIFICA DI SCRITTURA PROFESSIONALE" (So.S.S.P.), associazione culturale non riconosciuta senza scopo di lucro.
B) L'Associazione ha sede legale in Pisa, Via del Carmine n. 22, presso la Prof.ssa Marina Riccucci. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.
2) Scopo e oggetto
A) L'associazione, apolitica e aconfessionale, persegue in via esclusiva finalità di formazione e di promozione relativamente alla documentazione professionale. Lo scopo dell'associazione è valorizzare la qualità della documentazione e della scrittura professionali, nel rispetto dell'etica e della deontologia, facendo confluire e convergere le competenze specificatamente linguistiche e quelle delle singole e diversificate discipline e professioni.
B) Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà - in via esemplificativa e non tassativa - compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, compresa la partecipazione a bandi pubblici e privati e a progetti promossi dalla Unione Europea o da altri organismi internazionali.
C) L'Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare e utilizzare marchi e brevetti, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni e accettare con benefìcio d'inventario lasciti testamentari ed eredità, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l'estero e, più in generale, svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
D) Tutti I beni e tutte le attività appartenenti all'Associazione sono elencati in un inventarlo depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti I Soci.
3) Competenza territoriale e affiliazioni
A) L'Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale.
B) Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e rapporti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti e anche favorendo la loro affiliazione all'Associazione.
4) Durata
A) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
5) Soci
A) Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli associati hanno diritto di voto per tutto quanto le norme di legge e lo Statuto Sociale fanno rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli associati.
B) Tutti gli associati hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione.
C) L'Associazione è composta dalle seguenti categorìe di associati:
a) Soci Ordinari
b) Soci Fondatori.
D)I Soci Ordinari possono essere sia persone fìsiche, anche minori di età, sia persone giurìdiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione e accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno, nonché dei fini associativi.
E) In relazione alle sopradette finalità di fondo, potranno far parte dell'Associazione tutte le persone - giuridiche o fìsiche - così come le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni rappresentative delle imprese, le associazioni sindacali, le associazioni che comunque condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarle. Potranno quindi acquisire la qualità di associato i soggetti di cui al comma che precede:
- che dichiarino di condividere l'obiettivo, dall'Associazione perseguito, di cui all'art.2;
- che ne facciano richiesta, con domanda contenente denominazione o ragione sociale, sede, nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dei legali rappresentanti, codice fiscale e partita IVA (se di questa dotati);
- che abbiano una formazione e un'esperienza professionale attinenti e congrui allo scopo dell'Associazione;
- che siano di irreprensibile condotta morale e civile (nel caso di persone giuridiche, di società e di associazioni anche prive di personalità giuridica, estesa ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) ispirata ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sociale in ogni rapporto collegato all'attività dagli stessi svolta.
F) Assume quindi la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato la domanda di ammissione e avendo versato la quota associativa, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con delibera insindacabile e inappellabile. Il Consiglio Direttivo, nel decidere su una domanda di ammissione, potrà chiedere un parere all'Assemblea generale dei Soci.
G) I Soci fondatori sono i sottoscrittori del presente Atto e in null'altro si differenziano dai Soci ordinari.
H) La quota dei sottoscrittori, dell'ammontare di 100 euro, ha validità per i dodici mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l'anno solare precedente. La quota e ogni contributo associativo sono intrasmissibili, se non per causa di morte, e non rivalutabili.
I) I Soci vengono registrati in un Registro dei Soci, sia pure sotto forma di archivio elettronico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno.
L) Le prestazioni di servizi devono essere erogate dagli associati In conformità alle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere sconti sui corrispettivi dei servìzi offerti dell'Associazione a favore dei Soci.
M) La qualità di Socio si perde al verificarsi di una delle seguenti cause:
I) recesso;
II) morosità;
III) decesso;
IV) esclusione.
N) Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.
O) La morosità, trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell'ultima quota associativa versata, comporta l'obbligo per il Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione; il soggetto moroso può essere riammesso nell'Associazione dal Consiglio Direttivo con delibera.
P) L'esclusione di un Socio avviene per gravi motivi, come, per esempio, nei casi in cui costui abbia commesso azioni ritenute pregiudizievoli per ('Associazione, anche al suo esterno e anche con comportamenti coinvolgenti la vita privata che abbiano riflesso sull'immagine dell'Associazione, o che comunque costituiscano ostacolo al suo buon andamento. È ritenuto grave motivo essere sottoposti a procedure concorsuali o di indebitamento. Per quanto non previsto si applica l'art.24 ac. (codice civile).
Q) Per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate.
6) Organi dell'Associazione
A) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere.
B) Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell'Associazione nell'esplicazione del loro mandato e di quelle sostenute per l'espletamento dell'incarico.
7) Assemblea generale dei soci
A) L'Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale.
B) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di Un'Assemblea successiva. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
C) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore, però, ai sei mesi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione ('Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
D) All'Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:
a) approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;
b) eleggere a maggioranza semplice dei voti il Consiglio Direttivo;
c) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.
E) L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci. All'Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:
a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell'Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;
b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e all'eventuale nomina del liquidatore.
F) La convocazione all'Assemblea viene fatta dal Consiglio Direttivo mediante invio o di raccomandata o di mali (inoltrata tramite o posta elettronica ordinaria con conferma di ricevuta o posta elettronica certificata) agli indirizzi che il socio dovrà fornire all'atto dell'iscrizione; l'avviso può contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 c.c. e indirizzata al Presidente, che la comunicherà tempestivamente al Consiglio Direttivo.
G) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch'essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di tre deleghe.
H) L'assemblea è presieduta dal Presidente: in sua mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di Intervenire all'Assemblea.
I) Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando la maggioranza dei votanti ne faccia richiesta o quando le delìbere vertano su questioni personali. Il Presidente dell'Assemblea convalida i voti e, nel caso di scrutinio, segreto si impegna a garantirne la segretezza.
L) In deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c., le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
M) Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
N) L'Assemblea può svolgersi anche in modalità da remoto, mediante una delle piattaforme telematiche di maggior diffusione (come, a titolo esemplificativo, Zoom, Teams, Google Meet, Webex, Skype), con l'obbligo di indicare nella convocazione l'eventuale link per il collegamento e di identificare i partecipanti alle riunioni (a cura del Presidente dell'Assemblea). Nel caso di voto a scrutinio segreto, il socio già identificato dovrà comunicarlo mediante trasmissione via posta elettronica dall'indirizzo fornito e diretta all'indirizzo che sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea, anche ai fini di cui al § I) nel caso di scrutinio segreto.
8) Presidente
A) Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
B) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che In qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, in presenza di giustificati motivi. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.
C) Il Presidente deve informare tempestivamente il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.
D) Il Presidente può agire in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva: il quale dovrà, fra l'altro, verificare se, nei casi sottopostigli, sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.
E) In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e convoca il Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore.
9) Vicepresidente
A) Il Consiglio Direttivo elegge tra I suoi membri il Vicepresidente.
B) Il Vicepresidente resta In carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso oppure fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo e In quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.
C) li Vicepresidente deve informare tempestivamente il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.
D) In caso di dimissioni o di. impedimento definitivo del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un nuovo Vicepresidente.
10) Consiglio Direttivo
A) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'Associazione, è titolare dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.
B) Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, compreso il Presidente, che restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, I quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all'Associazione.
C) A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:
a) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sul recesso e l'esclusione degli stessi;
b) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;
c) stabilisce la quota associativa annua;
d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
e) predispone II bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio;
f) nomina il Tesoriere ed, eventualmente, Il Collegio dei Revisori del conti o il Revisore unico;
g) pubblica e diffonde informazioni varie sull’attività dell'Associazione;
h) decide su tutte le questioni che Interessano l'Associazione ed I Soci;
i) cura il rimborso di spese ordinarie o di spese sostenute da associati o da terzi incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione;
j) esamina eventuali violazioni, da parte dei Soci, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applica i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno; contro tali delibere è data al Socio, entro quindici giorni dalla comunicazione, possibilità di sottoporre il caso all'Assemblea Straordinaria, che il Consiglio Direttivo convocherà entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
D) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte l'anno e, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è valida comunque quando sono presenti tutti i membri o se inviata per iscritto con almeno un giorno di anticipo tramite posta elettronica.
E) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, membro del Consiglio Direttivo, con la funzione di redigere il verbale della riunione.
F) Anche le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi in modalità da remoto secondo le indicazioni di cui all'art.7 N). I verbali delle riunioni sono successivamente trasmessi agli altri consiglieri ed eventualmente pubblicati in una sezione dedicata, del sito web, ove creato, restando comunque a disposizione dei Soci.
G) Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente. In caso di mancanza per due sedute, senza un giustificato motivo, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questo può deliberarne a maggioranza la sostituzione. I nuovi membri eletti - in numero tale da ripristinare il numero minimo di tre membri previsto per il valido funzionamento del Consiglio Direttivo - restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri sostituiti, in modo tale che non venga interrotta la gestione dell'Associazione fino alla scadenza di ogni mandato.
H) Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare contemporaneamente oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto deH'art.20 comma secondo c.c,, potendo ogni Socio chiedere ai sensi di tale norma che sia ordinata la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti, fino a raggiungere il numero statutario di sei.
11) Tesoriere
A) Il Consiglio Direttivo nomina fra I suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso oppure fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni e ha in consegna il patrimonio dell'Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
B) Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:
a) firmare documenti contabili;
b) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;
c) fare qualsiasi operazione sui conti correnti dell'Associazione, come emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione e girare vaglia e assegni.
C) Il Tesoriere deve informare tempestivamente il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.
D) In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione del patrimonio e convoca il Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra I suoi membri un successore.
12) Patrimonio e fondo comune
A) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fóndi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate a incremento del patrimonio;
d) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati a incremento del patrimonio;
e) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
f) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
13) Esercizi e bilancio
A) Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il rendiconto economico e finanziario entro II 30 aprile successivo. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dall'eventuale rendita del patrimonio;
b) da ogni altra entrata non espressamente destinata a incremento del patrimonio.
B) Gli attivi di bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere e attività volte al perseguimento delle finalità dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
14) Scioglimento
A) Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, oppure il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvedere a realizzare il patrimonio sociale e devolverà lo stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.
B) In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
15) Regime fiscale
A) L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. L'Associazione è costituita per le finalità di pubblica utilità - di cui all'art. 3 del Dpr 26 ottobre 1972 n.637 e all'art. 25 lettera c) del Dpr 26 ottobre 1972 n. 643 - e intende godere delle agevolazioni/esenzioni di cui all'art.148 T.U.I.R.
16) Controversie - Collegio Probiviri
Le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
17) Rinvio
Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.
Redatto in due copie, a unico effetto e come di seguito, oggi 10 giugno 2023, in Pisa.